Art. 25

Autorizzazione da parte degli Stati membri di ingredienti agricoli non biologici per alimenti biologici trasformati

In vigore dal 30 mag 2018
Autorizzazione da parte degli Stati membri di ingredienti agricoli non biologici per alimenti biologici trasformati 1.   Laddove necessario al fine di garantire l’accesso a determinati ingredienti agricoli, e laddove tali ingredienti non siano disponibili in forma biologica in quantità sufficiente, uno Stato membro può, su richiesta di un operatore, autorizzare provvisoriamente l’utilizzo di ingredienti agricoli non biologici per la produzione di alimenti biologici trasformati sul suo territorio per un periodo massimo di 6 mesi. Tale autorizzazione si applica a tutti gli operatori in tale Stato membro. 2.   Lo Stato membro notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri eventuali autorizzazioni concesse per il suo territorio in conformità del paragrafo 1, attraverso un sistema informatico che consenta lo scambio elettronico di documenti e informazioni messo a disposizione dalla Commissione. 3.   Lo Stato membro può prorogare due volte l’autorizzazione di cui al paragrafo 1, ogni volta per un periodo massimo di 6 mesi, a condizione che nessun altro Stato membro abbia obiettato indicando, attraverso il sistema di cui al paragrafo 2, che tali ingredienti sono disponibili in forma biologica in quantità sufficiente. 4.   Le autorità di controllo o gli organismi di controllo riconosciuti conformemente all’, paragrafo 1, possono concedere un’autorizzazione provvisoria, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, per un periodo massimo di sei mesi, a operatori in paesi terzi che chiedono tale autorizzazione e sono soggetti ai controlli da parte di tali autorità di controllo od organismi di controllo, a condizione che le condizioni di tale paragrafo siano soddisfatte nel paese terzo in questione. L’autorizzazione può essere prorogata di 6 mesi al massimo due volte. 5.   Laddove, dopo due proroghe di un’autorizzazione provvisoria, uno Stato membro ritenga, sulla base di informazioni obiettive, che la disponibilità degli ingredienti in questione in forma biologica continui a essere insufficiente per soddisfare le esigenze qualitative e quantitative degli operatori, può avanzare una richiesta alla Commissione, ai sensi dell’, paragrafo 7.
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