Art. 27

Obblighi e interventi in caso di sospetto di non conformità

In vigore dal 30 mag 2018
Obblighi e interventi in caso di sospetto di non conformità Fatto salvo l’, paragrafo 2, un operatore che sospetti che un prodotto da lui ottenuto, preparato o importato o che ha ricevuto da un altro operatore non sia conforme al presente regolamento: a) identifica e separa il prodotto interessato; b) verifica se il sospetto di non conformità può essere comprovato; c) non immette il prodotto interessato sul mercato come prodotto biologico o in conversione e non lo utilizza nella produzione biologica, a meno che il sospetto di non conformità possa essere eliminato; d) ove il sospetto di non conformità sia comprovato o non possa essere eliminato, informa immediatamente la pertinente autorità competente o, se del caso, l’autorità o l’organismo di controllo pertinente, possibilmente fornendo gli elementi disponibili; e) coopera pienamente con la pertinente autorità competente o, se del caso, con l’autorità di controllo o l’organismo di controllo pertinente per verificare e individuare i motivi del sospetto di non conformità.
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Obblighi e interventi in caso di sospetto di non conformità (Art. 27 Regolamento (UE) 2018/848) — Testo vigente | Portale Normativo