Art. 28

Misure precauzionali volte a evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati

In vigore dal 30 mag 2018
Misure precauzionali volte a evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati 1.   Al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze che non sono autorizzati a norma dell’, paragrafo 3, primo comma, per l’uso nella produzione biologica, gli operatori prendono le seguenti misure precauzionali in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione: a) adottano e mantengono misure proporzionate e adeguate per individuare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con prodotti o sostanze non autorizzati, compresa l’identificazione sistematica delle fasi procedurali critiche; b) adottano e mantengono misure proporzionate e adeguate per evitare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con prodotti o sostanze non autorizzati; c) esaminano e adattano periodicamente tali misure; e d) rispettano altri pertinenti requisiti del presente regolamento volti a garantire la separazione tra prodotti biologici, in conversione e non biologici. 2.   Qualora, a causa della presenza di un prodotto o di una sostanza non autorizzati a norma dell’, paragrafo 3, primo comma, per l’uso nella produzione biologica in un prodotto destinato a essere utilizzato o commercializzato come prodotto biologico o in conversione, un operatore sospetti che quest’ultimo non sia conforme al presente regolamento, l’operatore: a) identifica e separa il prodotto interessato; b) verifica se il sospetto può essere comprovato; c) non immette il prodotto interessato sul mercato come prodotto biologico o in conversione e non lo utilizza nella produzione biologica, a meno che il sospetto possa essere eliminato; d) se il sospetto è comprovato o non può essere eliminato, informa immediatamente la pertinente autorità competente o, se del caso, l’autorità o l’organismo di controllo pertinente fornendo, se del caso, gli elementi disponibili; e) coopera pienamente con la pertinente autorità competente o, se del caso, con l’autorità di controllo o l’organismo di controllo pertinente per individuare e verificare i motivi della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati. 3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme uniformi intese a precisare: a) le fasi procedurali che devono essere seguite dagli operatori in conformità del paragrafo 2, lettere da a) a e), e i pertinenti documenti che essi devono fornire; b) le misure proporzionate e adeguate che devono essere adottate e aggiornate dagli operatori per individuare ed evitare i rischi di contaminazione in conformità del paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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