Art. 27
Obblighi e interventi in caso di sospetto di non conformità
In vigore dal 30 mag 2018
Obblighi e interventi in caso di sospetto di non conformità
Fatto salvo l’, paragrafo 2, un operatore che sospetti che un prodotto da lui ottenuto, preparato o importato o che ha ricevuto da un altro operatore non sia conforme al presente regolamento:
a)
identifica e separa il prodotto interessato;
b)
verifica se il sospetto di non conformità può essere comprovato;
c)
non immette il prodotto interessato sul mercato come prodotto biologico o in conversione e non lo utilizza nella produzione biologica, a meno che il sospetto di non conformità possa essere eliminato;
d)
ove il sospetto di non conformità sia comprovato o non possa essere eliminato, informa immediatamente la pertinente autorità competente o, se del caso, l’autorità o l’organismo di controllo pertinente, possibilmente fornendo gli elementi disponibili;
e)
coopera pienamente con la pertinente autorità competente o, se del caso, con l’autorità di controllo o l’organismo di controllo pertinente per verificare e individuare i motivi del sospetto di non conformità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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