Art. 34
Sistema di certificazione
In vigore dal 30 mag 2018
Sistema di certificazione
1. Prima di immettere sul mercato prodotti come «biologici» o «in conversione» o prima del periodo di conversione, gli operatori e i gruppi di operatori di cui all’ che producono, preparano, distribuiscono o immagazzinano prodotti biologici o in conversione, che importano tali prodotti da un paese terzo o esportano tali prodotti in un paese terzo o che immettono tali prodotti sul mercato notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui questa è esercitata e in cui la loro impresa è soggetta al sistema di controllo.
Nel caso in cui le autorità competenti abbiano attribuito le loro competenze o delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali a più di un’autorità di controllo o di un organismo di controllo, gli operatori o i gruppi di operatori indicano nella notifica di cui al primo comma quale autorità di controllo od organismo di controllo verifica se la loro attività è conforme al presente regolamento e rilascia il certificato di cui all’, paragrafo 1.
2. Gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale sono esentati dall’obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dall’obbligo di essere in possesso del certificato di cui all’, paragrafo 2, a condizione che non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi.
3. Nei casi in cui gli operatori o i gruppi di operatori appaltino una parte delle loro attività a terzi, sia gli operatori o i gruppi di operatori sia i terzi a cui sono state appaltate le attività si conformano al paragrafo 1, a meno che l’operatore o il gruppo di operatori abbia dichiarato nella notifica di cui al paragrafo 1 di rimanere responsabile per la produzione biologica e di non aver trasferito tale responsabilità all’appaltatore. In tali casi l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo verifica la conformità delle attività appaltate al presente regolamento, nel contesto del controllo che effettua sugli operatori o gruppi di operatori che hanno appaltato le loro attività.
4. Gli Stati membri possono designare un’autorità o autorizzare un organismo per il ricevimento delle notifiche di cui al paragrafo 1.
5. Gli operatori, i gruppi di operatori e gli appaltatori tengono registrazioni, a norma del presente regolamento, delle diverse attività che svolgono.
6. Gli Stati membri tengono aggiornati elenchi dei nomi e degli indirizzi degli operatori e dei gruppi di operatori che hanno notificato le loro attività a norma del paragrafo 1 e pubblicano con le modalità opportune, anche mediante collegamenti ipertestuali a un unico sito Internet, un elenco esauriente di tali dati, unitamente alle informazioni relative ai certificati forniti a tali operatori e gruppi di operatori in conformità dell’, paragrafo 1. Nel fare ciò, gli Stati membri rispettano le disposizioni relative alla tutela dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (53).
7. Gli Stati membri provvedono affinché un operatore o un gruppo di operatori che ottempera al presente regolamento e che, in caso di riscossione di una tariffa a norma degli articoli 78 e 80 del regolamento (UE) 2017/625, corrisponde una tariffa ragionevole a copertura del costo dei controlli, abbia il diritto di essere coperto dal sistema di controlli. Gli Stati membri assicurano che siano rese pubbliche le tariffe che possono essere riscosse.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modificano l’allegato II per quanto riguarda le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni.
9. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le specifiche e i dettagli relativi ai seguenti elementi:
a)
il formato e le procedure tecniche riguardo alla notifica di cui al paragrafo 1;
b)
le modalità di pubblicazione degli elenchi di cui al paragrafo 6; e
c)
le procedure e le modalità di pubblicazione delle tariffe di cui al paragrafo 7.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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