Art. 35

Certificato

In vigore dal 30 mag 2018
Certificato 1.   Le autorità competenti oppure, ove del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo rilasciano un certificato a qualsiasi operatore o gruppo di operatori che abbia notificato la propria attività a norma dell’, paragrafo 1, e che rispetti il presente regolamento. Il certificato: a) è rilasciato ove possibile in formato elettronico; b) consente almeno l’identificazione dell’operatore o del gruppo di operatori, compreso l’elenco dei membri, la categoria di prodotti coperti dal certificato e il periodo di validità; c) attesta che l’attività notificata è conforme al presente regolamento; e d) è rilasciato in conformità del modello di cui all’allegato VI. 2.   Fatti salvi il paragrafo 8 del presente articolo e l’, paragrafo 2, gli operatori e i gruppi di operatori non immettono sul mercato i prodotti di cui all’, paragrafo 1, come prodotti biologici o prodotti in conversione, a meno che non siano già in possesso di un certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Il certificato di cui al presente articolo è un certificato ufficiale ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. 4.   Un operatore o un gruppo di operatori non può ottenere un certificato da più di un organismo di controllo per attività svolte nello stesso Stato membro riguardo alla stessa categoria di prodotti, anche nei casi in cui tale operatore o gruppo di operatori operi in diverse fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione. 5.   I membri di un gruppo di operatori non possono ottenere un certificato individuale per una qualsiasi delle attività oggetto della certificazione del gruppo di operatori al quale appartengono. 6.   Gli operatori verificano i certificati degli operatori che sono loro fornitori. 7.   Ai fini dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, i prodotti sono classificati in conformità con le categorie seguenti: a) vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale; b) animali e prodotti animali non trasformati; c) alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati; d) prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti; e) mangimi; f) vino; g) altri prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento o non ricompresi nelle precedenti categorie. 8.   Gli Stati membri possono esentare dall’obbligo di essere in possesso del certificato di cui al paragrafo 2 gli operatori che vendono prodotti biologici non imballati, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale, a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi, e a condizione che: a) tali vendite non superino 5 000 kg all’anno; b) tali vendite non rappresentino un fatturato annuo relativo ai prodotti biologici non imballati superiore a 20 000 EUR; o c) il costo potenziale di certificazione dell’operatore superi il 2 % del fatturato totale sui prodotti biologici non imballati venduti dall’operatore. Nel caso in cui decida di esentare gli operatori di cui al primo comma, uno Stato membro può fissare limiti più restrittivi di quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri di ogni decisione di esentare gli operatori a norma del primo comma e dei limiti entro cui tali operatori sono esentati. 9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modificano il modello di certificato di cui all’allegato VI. 10.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i dettagli e le specifiche circa la forma del certificato di cui al paragrafo 1 e le procedure tecniche con cui è rilasciato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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