Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
ogni sostanza che: i) non è consumata come un alimento in sé
Fonte: reg-2008-12-16-1333 — art. 3 →un coadiuvante tecnologico quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1333/2008 per gli alimenti e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1831/2003 per i mangimi
Fonte: reg-2018-05-30-848 — art. 3 →