Questo termine è definito da 5 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
le piante vive o le parti vive di piante, compresi frutti freschi e sementi
Fonte: dlgs-1995-03-17-194 — art. 2 →vegetali o parti di vegetali del genere Castanea Mill
Fonte: dec-2006-06-27-464 — art. 1 →i vegetali quali definiti all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1107/2009
Fonte: reg-2018-05-30-848 — art. 3 →piante vive e parti vive di piante, compresi frutti freschi, ortaggi e sementi
Fonte: dpr-2001-04-23-290 — art. 2 →le piante vive e determinate parti vive di piante, comprese le sementi: a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento
Fonte: l-2015-09-29-169 — art. a-62 →