AccordoCapo 4

Art. 62

Definizioni

In vigore dal 24 ott 2015
Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: 1. "misure sanitarie e fitosanitarie": le misure definite al paragrafo 1 dell'allegato A dell'accordo SPS rientranti nel campo di applicazione del presente capo; 2. "animali": gli animali terrestri e acquatici definiti rispettivamente nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (di seguito "OIE"); 3. "prodotti animali": i prodotti di origine animale compresi i prodotti ottenuti da animali acquatici definiti rispettivamente nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE; 4. "sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano": i prodotti animali elencati nell'allegato IV-A, parte 2(II), del presente accordo; 5. "vegetali": le piante vive e determinate parti vive di piante, comprese le sementi: a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento; b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento; c) i tuberi, i bulbi, i rizomi; d) i fiori recisi; e) i rami con foglie; f) gli alberi tagliati con foglie; g) le colture di tessuti vegetali; h) le foglie, il fogliame; i) il polline vivo; e j) le gemme, le talee, le marze; 6. "prodotti vegetali": i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice purchè non si tratti di vegetali, richiamati nell'allegato IV-A, parte 3, del presente accordo; 7. "sementi": le sementi in senso botanico destinate a essere piantate; 8. "organismi nocivi": qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali; 9. "zone protette": nel caso della Parte UE, zone ai sensi dell', paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità o di eventuali disposizioni che ad esso succederanno (di seguito "direttiva 2000/29/CE"); 10. "malattia animale": una manifestazione clinica o patologica di un'infezione negli animali; 11. "malattia degli animali di acquacoltura": un'infezione, anche non clinica, causata da uno o più agenti eziologici delle malattie di cui al codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE; 12. "infezione negli animali": la permanenza dell'agente infettivo negli animali indipendentemente dalla presenza di manifestazioni cliniche o patologiche di un'infezione; 13. "norme per il benessere degli animali": le norme per la protezione degli animali elaborate e applicate dalle Parti e, se del caso, conformi alle norme OIE e rientranti nel campo di applicazione del presente accordo; 14. "livello di protezione sanitaria e fitosanitaria adeguato": quello definito al paragrafo 5 dell'allegato A dell'accordo SPS; 15. "regione": le zone o regioni definite, per quanto riguarda la salute degli animali, nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE e, per quanto riguarda l'acquacoltura, nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE, fermo restando che si tiene conto della specificità del territorio della Parte UE riconosciuta come entità; 16. "zona indenne": una zona nella quale l'assenza di un determinato organismo nocivo è dimostrata scientificamente e nella quale, se del caso, tale condizione è mantenuta attraverso l'applicazione di misure ufficiali; 17. "regionalizzazione": la nozione di cui all' dell'accordo SPS; 18. "spedizione": un quantitativo di prodotti animali dello stesso tipo, accompagnati dallo stesso certificato o documento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico spedizioniere e originari dello stesso paese esportatore o di una stessa parte di tale paese. Una spedizione può essere composta di una o più partite; 19. "spedizione di vegetali o prodotti vegetali": un quantitativo di vegetali, prodotti vegetali e/o altri articoli trasportati da un paese a un altro e accompagnati, se necessario, da un unico certificato fitosanitario (una spedizione può essere composta da una o più merci o da una o più partite); 20. "partita": un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione; 21. "equivalenza per scopi commerciali" (di seguito "equivalenza"): la situazione in cui la Parte importatrice riconosce come equivalenti le misure sanitarie o fitosanitarie della Parte esportatrice, anche se esse differiscono dalle proprie, qualora la Parte esportatrice dimostri oggettivamente alla Parte importatrice che le sue misure raggiungono il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato della Parte importatrice; 22. "settore": la struttura della produzione e degli scambi di un prodotto o di una categoria di prodotti in una Parte; 23. "sottosettore": una parte ben definita e controllata di un settore; 24. "merci": gli animali e i vegetali o loro categorie oppure i prodotti specifici e gli altri articoli, compresi quelli di cui ai punti da 2 a 7 del presente articolo, trasportati per scambi commerciali o altri scopi; 25. "autorizzazione d'importazione specifica": una formale autorizzazione preventiva, rilasciata dalle autorità competenti della Parte importatrice a un singolo importatore per consentire l'importazione di una o più spedizioni di una merce dalla Parte esportatrice nel campo di applicazione del presente accordo; 26. "giorni lavorativi": i giorni della settimana, esclusi la domenica, il sabato e i giorni festivi in una delle Parti; 27. "ispezione": l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali; 28. "ispezione fitosanitaria": l'esame visivo ufficiale di vegetali, prodotti vegetali o altri articoli regolamentati per stabilire l'eventuale presenza di organismi nocivi e/o la conformità alla regolamentazione fitosanitaria; 29. "verifica": il controllo, mediante esame e considerazione di prove oggettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-62

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Definizioni (Art. 62 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo