AccordoCapo 3

Art. 58

Marcatura ed etichettatura

In vigore dal 24 ott 2015
Marcatura ed etichettatura 1. Fatti salvi gli del presente accordo, le Parti, per quanto concerne le regolamentazioni tecniche che attengono alle prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura, riaffermano i principi di cui all'.2 dell'accordo TBT secondo cui tali prescrizioni non sono elaborate, adottate o applicate con il fine o l'effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale. A tale scopo, le prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura non sono più restrittive, agli effetti degli scambi commerciali, di quanto necessario per conseguire un obiettivo legittimo, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo. 2. In particolare, per quanto riguarda gli obblighi di marcatura o di etichettatura, le Parti convengono: a) di adoperarsi per ridurre al minimo le prescrizioni in materia di marcatura o etichettatura, salvo quanto imposto ai fini dell'adozione dell'acquis dell'UE in questo settore e in relazione alla marcatura e all'etichettatura ai fini della protezione della salute, della sicurezza o dell'ambiente o per altri scopi ragionevoli di politica pubblica; b) che una Parte può specificare la forma dell'etichettatura o della marcatura, ma non imporre l'autorizzazione, registrazione o certificazione delle etichette; e c) di conservare il diritto di esigere che le informazioni figurino sull'etichettatura o sulla marcatura in una determinata lingua.
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Marcatura ed etichettatura (Art. 58 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo