AccordoCapo 3

Art. 56

Ravvicinamento delle regolamentazioni tecniche, delle norme e della valutazione della conformità

In vigore dal 24 ott 2015
Ravvicinamento delle regolamentazioni tecniche, delle norme e della valutazione della conformità 1. L'Ucraina adotta le misure necessarie per conformarsi progressivamente alle regolamentazioni tecniche dell'UE, alle procedure dell'UE in materia di normazione, metrologia, accreditamento, valutazione della conformità e al suo sistema di vigilanza del mercato e si impegna a seguire i principi e le pratiche stabiliti nelle decisioni e nei regolamenti pertinenti dell'UE1 2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Ucraina, secondo il calendario di cui all'allegato III del presente accordo: i) integra il pertinente acquis dell'UE nella propria legislazione; ii) realizza le riforme amministrative e istituzionali necessarie all'attuazione del presente accordo e dell'accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (di seguito "ACAA") di cui all' del presente accordo; e iii) predispone il sistema amministrativo efficace e trasparente necessario all'attuazione del presente capo. 3. Le Parti concordano e rispettano il calendario di cui all'allegato III del presente accordo. 4. Successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina presenta alla Parte UE relazioni annuali sulle misure adottate in applicazione del presente articolo. Qualora le azioni elencate nel calendario che figura nell'allegato III del presente accordo non siano state attuate entro i tempi stabiliti, l'Ucraina fornisce un nuovo calendario relativo al completamento dell'azione in questione. 5. L'Ucraina si astiene dal modificare la legislazione orizzontale e settoriale elencata nell'allegato III del presente accordo, se non per allinearla progressivamente al corrispondente acquis dell'UE e mantenere tale allineamento. 6. L'Ucraina notifica alla Parte UE tali modifiche della sua legislazione nazionale. 7. L'Ucraina dispone che i suoi competenti organismi nazionali partecipino appieno, in base al settore di attività e al possesso dello status di membro, agli organismi europei e internazionali che si occupano di normazione, metrologia legale e fondamentale e valutazione della conformità, accreditamento compreso. 8. L'Ucraina recepisce progressivamente, come norme nazionali, il corpus delle norme europee (EN), comprese le norme europee armonizzate, il cui uso volontario costituisce una presunzione di conformità alla legislazione elencata nell'allegato III del presente accordo. Contemporaneamente a tale recepimento, essa ritira le norme nazionali contrastanti, cessando tra l'altro di applicare le norme interstatali (GOST/TOCT) elaborate prima del 1992. L'Ucraina si conforma, inoltre, progressivamente alle altre condizioni per ottenere lo status di membro, in conformità ai requisiti applicabili ai membri a pieno titolo degli organismi europei di normazione. ------------  1 In particolare, la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE, e il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-56

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Ravvicinamento delle regolamentazioni tecniche, delle norme e della valutazione della conformità (Art. 56 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo