AccordoCapo 3

Art. 55

Cooperazione tecnica

In vigore dal 24 ott 2015
Cooperazione tecnica 1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle regolamentazioni tecniche, delle norme, della metrologia, della vigilanza del mercato, dell'accreditamento e delle procedure di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e facilitare l'accesso ai rispettivi mercati. A questo scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni di regolamentazione ai livelli orizzontale e settoriale. 2. Nel quadro della loro cooperazione, le Parti si adoperano per individuare, sviluppare e promuovere iniziative volte a facilitare gli scambi commerciali, che possono consistere, tra l'altro: a) nel rafforzare sia la cooperazione in materia di regolamentazione attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e dati; la cooperazione scientifica e tecnica per una migliore qualità delle regolamentazioni tecniche, delle norme, delle prove, della vigilanza del mercato, della certificazione e dell'accreditamento e per un utilizzo efficiente delle risorse normative; b) nel promuovere e nello stimolare la cooperazione tra i rispettivi organismi, pubblici o privati, competenti in materia di metrologia, normazione, prove, vigilanza del mercato, certificazione e accreditamento; c) nel promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità in Ucraina per quanto riguarda la normazione, la metrologia, l'accreditamento, la valutazione della conformità, e il sistema di vigilanza del mercato; d) nel promuovere la partecipazione dell'Ucraina ai lavori delle competenti organizzazioni europee; e) nel ricercare soluzioni per rimuovere gli ostacoli al commercio che dovessero presentarsi; f) nel coordinare le loro posizioni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di commercio e regolamentazione, come l'OMC e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (di seguito "UNECE").
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