Accordo›Capo 3
Art. 57
Accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali
In vigore dal 24 ott 2015
Accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali
1. Le Parti decidono che un ACAA avente per oggetto uno o più settori elencati nell'allegato III del presente accordo sia aggiunto quale protocollo del presente accordo, una volta convenuto che vi sia stato un pieno allineamento della legislazione settoriale e orizzontale, delle istituzioni e delle norme pertinenti dell'Ucraina a quelle dell'Unione.
2. L'ACAA prevederà che gli scambi di merci tra le Parti nei settori da esso disciplinati avvengano alle stesse condizioni applicabili agli scambi delle stesse merci tra gli Stati membri dell'Unione europea.
3. Previo controllo ad opera della Parte UE e previa intesa sull'allineamento della legislazione tecnica, delle norme e delle infrastrutture pertinenti dell'Ucraina, l'ACAA è aggiunto, mediante accordo tra le Parti, come protocollo del presente accordo secondo la procedura di modifica del presente accordo. Esso copre i settori compresi nell'allegato III del presente accordo per i quali si considera realizzato l'allineamento. È previsto che alla fine l'ACAA venga esteso, secondo la procedura sopradescritta, fino a comprendere tutti i settori elencati nell'allegato III del presente accordo.
4. Una volta che nell'ACCA saranno compresi i settori che figurano nell'elenco, le Parti, mediante accordo tra loro e secondo la procedura di modifica del presente accordo, si impegnano a estenderne il campo di applicazione ad altri settori industriali.
5. A un prodotto, finché non sia contemplato nell'ACAA, si applica la pertinente legislazione vigente delle Parti, tenendo conto delle disposizioni dell'accordo TBT.
Storico versioni
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