AccordoCapo 4

Art. 59

Obiettivo

In vigore dal 24 ott 2015
Obiettivo 1. Il presente capo ha l'obiettivo di agevolare gli scambi tra le Parti delle merci oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie, tutelando nel contempo la vita e la salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali mediante: a) un'assoluta trasparenza per quanto attiene alle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi; b) il ravvicinamento del diritto ucraino a quello dell'UE; c) il riconoscimento dello status zoosanitario e fitosanitario delle Parti e l'applicazione del principio di regionalizzazione; d) l'istituzione di un meccanismo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie o fitosanitarie mantenute da una Parte; e) l'ulteriore attuazione dei principi dell'accordo SPS; f) l'istituzione di meccanismi e procedure di facilitazione degli scambi; e g) una migliore comunicazione e cooperazione tra le Parti sulle misure sanitarie e fitosanitarie. 2. Il presente capo mira inoltre migliorare l'intesa tra le Parti per quanto riguarda le norme per il benessere degli animali.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-59

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Obiettivo (Art. 59 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo