Accordo›Capo 4
Art. 64
Ravvicinamento normativo
In vigore dal 24 ott 2015
Ravvicinamento normativo
1. L'Ucraina procede al ravvicinamento della sua legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali a quella dell'UE, secondo quanto enunciato nell'allegato V del presente accordo.
2. Le Parti collaborano al ravvicinamento legislativo e allo sviluppo di capacità.
3. Il sottocomitato SPS verifica regolarmente l'attuazione del processo di ravvicinamento di cui all'allegato V del presente accordo al fine di formulare le necessarie raccomandazioni sulle misure di ravvicinamento.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo l'Ucraina presenta al sottocomitato SPS una strategia complessiva per l'attuazione del presente capo. La strategia è suddivisa per settori prioritari relativi alle misure - definite negli allegati IV-A, IV-B e IV-C del presente accordo - di facilitazione degli scambi di una determinata merce o di un determinato gruppo di merci. La strategia costituisce il documento di riferimento per l'attuazione del presente capo e sarà aggiunta all'allegato V del presente accordo1.
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 1 Per quanto concerne gli organismi geneticamente modificati (di
seguito "OGM"), la strategia complessiva comprende anche calendari di ravvicinamento della legislazione ucraina relativa agli OGM a quella dell'UE di cui all'allegato XXIX del capo 6 del titolo V (Cooperazione economica e settoriale).
Storico versioni
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