Accordo›Capo 4
Art. 65
Riconoscimento, ai fini degli scambi commerciali, dello status zoosanitario, fitosanitario e delle condizioni regionali
In vigore dal 24 ott 2015
Riconoscimento, ai fini degli scambi commerciali, dello status zoosanitario, fitosanitario e delle condizioni regionali
A. Riconoscimento dello status per quanto riguarda le malattie animali, le infezioni degli animali o gli organismi nocivi
1. Per quanto riguarda le malattie animali e le infezioni degli animali (comprese le zoonosi), si applicano le seguenti disposizioni:
a) la Parte importatrice riconosce, ai fini degli scambi commerciali e relativamente alle malattie animali di cui all'allegato VI-A del presente accordo, lo status zoosanitario della Parte esportatrice o delle sue regioni quale determinato dalla Parte esportatrice a norma dell'allegato VII, parte A, del presente accordo;
b) se una Parte ritiene che il suo territorio o una sua regione possieda uno status speciale relativamente a una determinata malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato VI-A del presente accordo, può chiedere il riconoscimento di questo status secondo i criteri di cui all'allegato VII, parte C, del presente accordo. La Parte importatrice può chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, garanzie corrispondenti allo status riconosciuto alle Parti;
c) lo status dei territori o delle regioni oppure lo status di un settore o di un sottosettore delle Parti concernente, a seconda dei casi, la prevalenza o l'incidenza di una malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato VI-A del presente accordo o le infezioni degli animali e/o i rischi connessi, secondo le definizioni dell'OIE, è riconosciuto dalle Parti come base per gli scambi commerciali bilaterali. Se del caso, la Parte importatrice può chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, le garanzie corrispondenti allo status definito conformemente alle raccomandazioni dell'OIE;
d) fatti salvi gli del presente accordo e a meno che la Parte importatrice sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari o consultazioni e/o verifiche, ciascuna delle Parti adotta senza indugio le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi in base alle lettere a), b) e c), del presente paragrafo.
2. Per quanto riguarda gli organismi nocivi, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le Parti riconoscono, ai fini degli scambi commerciali, il loro status fitosanitario in relazione agli organismi nocivi di cui all'allegato VI-B del presente accordo;
b) fatti salvi gli del presente accordo e a meno che la Parte importatrice sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari o consultazioni e/o verifiche, ciascuna delle Parti adotta senza indugio le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi in base alla lettera a) del presente paragrafo.
B. Riconoscimento della regionalizzazione/zonizzazione, delle zone indenni e delle zone protette
3. Le Parti riconoscono le nozioni di regionalizzazione e di zone indenni, quali precisate nella convenzione internazionale per la protezione delle piante del 1997 e nelle norme internazionali per le misure sanitarie (di seguito "ISPM") dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, e quella di zone protette ai sensi della direttiva 2000/29/CE e decidono di applicarle ai loro scambi bilaterali.
4. Le Parti decidono che le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie animali e dei pesci di cui all'allegato VI-A e gli organismi nocivi elencati nell'allegato VI-B del presente accordo sono prese conformemente a quanto disposto dall'allegato VII, parti A e B, del presente accordo.
5. a) Per quanto riguarda le malattie animali e a norma dell' del presente accordo, la Parte esportatrice che chiede alla Parte importatrice il riconoscimento della sua decisione di regionalizzazione notifica le misure unitamente a una motivazione circostanziata e ai dati giustificativi alla base delle sue decisioni. Fatto salvo l' del presente accordo e a meno che la Parte importatrice sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni supplementari, consultazioni e/o verifiche entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, la decisione di regionalizzazione notificata si considera accettata;
b) le consultazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo si svolgono a norma dell', paragrafo 3, del presente accordo. La Parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro quindici giorni lavorativi dal loro ricevimento. La verifica di cui alla lettera a) è eseguita a norma dell' del presente accordo ed entro venticinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
6. a) Per quanto riguarda gli organismi nocivi, ciascuna delle Parti dispone che negli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli, si tenga in debita considerazione lo status fitosanitario di una zona riconosciuta dall'altra Parte come zona protetta o come zona indenne. Una Parte che chiede all'altra Parte il riconoscimento di una sua zona indenne notifica le misure e, su richiesta, fornisce la motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base dell'istituzione e del mantenimento di tale zona sulla base delle ISP ritenute pertinenti dalle Parti. Fatto salvo l' del presente accordo e a meno che una Parte sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni supplementari, consultazioni e/o verifiche entro tre mesi dalla notifica, la decisione di regionalizzazione notificata, relativa a zone indenni, si considera accettata;
b) le consultazioni di cui alla lettera a) si svolgono a norma dell', paragrafo 3, del presente accordo. La Parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro tre mesi dal loro ricevimento. La verifica di cui alla lettera a) è eseguita a norma dell' del presente accordo ed entro dodici mesi dal ricevimento della relativa richiesta, tenendo conto del ciclo biologico dell'organismo nocivo e della coltura in questione.
7. Una volta espletate le procedure di cui ai paragrafi da 4 a 6 del presente articolo, e fatto salvo l' del presente accordo, ciascuna delle Parti adotta senza indugio le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi su tali basi.
C. Compartimentalizzazione
Le Parti si impegnano ad approfondire il dibattito in vista dell'attuazione del principio di compartimentalizzazione di cui all'allegato XIV del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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