AccordoCapo 4

Art. 67

Trasparenza e scambio di informazioni

In vigore dal 24 ott 2015
Trasparenza e scambio di informazioni 1. Fatto salvo l' del presente accordo, le Parti cooperano per migliorare la comprensione reciproca dei meccanismi e delle strutture ufficiali di controllo responsabili dell'applicazione delle misure SPS e della loro esecuzione. Un mezzo per conseguire questo risultato sono, tra l'altro, le relazioni degli audit internazionali nei casi in cui le relazioni siano pubbliche e le Parti possano scambiarsi informazioni sui risultati di tali audit o altre informazioni, a seconda dei casi. 2. Nel quadro del ravvicinamento della legislazione di cui all' o della determinazione dell'equivalenza di cui all' del presente accordo, le Parti si tengono reciprocamente informate in merito alle modifiche legislative e ad altre modifiche procedurali adottate nei settori interessati. 3. In questo contesto, la Parte UE informa con congruo anticipo l'Ucraina in merito a modifiche della propria legislazione per consentirle di prendere in considerazione una modifica conseguente della sua legislazione. È auspicabile che sia raggiunto il livello di cooperazione necessario per facilitare la trasmissione dei documenti legislativi richiesti da una delle Parti. A tale scopo, ciascuna Parte notifica all'altra Parte i propri punti di contatto. Le Parti si notificano reciprocamente ogni modifica di queste informazioni.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-67

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Trasparenza e scambio di informazioni (Art. 67 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo