Accordo›Capo 4
Art. 67
Trasparenza e scambio di informazioni
In vigore dal 24 ott 2015
Trasparenza e scambio di informazioni
1. Fatto salvo l' del presente accordo, le Parti cooperano per migliorare la comprensione reciproca dei meccanismi e delle strutture ufficiali di controllo responsabili dell'applicazione delle misure SPS e della loro esecuzione. Un mezzo per conseguire questo risultato sono, tra l'altro, le relazioni degli audit internazionali nei casi in cui le relazioni siano pubbliche e le Parti possano scambiarsi informazioni sui risultati di tali audit o altre informazioni, a seconda dei casi.
2. Nel quadro del ravvicinamento della legislazione di cui all' o della determinazione dell'equivalenza di cui all' del presente accordo, le Parti si tengono reciprocamente informate in merito alle modifiche legislative e ad altre modifiche procedurali adottate nei settori interessati.
3. In questo contesto, la Parte UE informa con congruo anticipo l'Ucraina in merito a modifiche della propria legislazione per consentirle di prendere in considerazione una modifica conseguente della sua legislazione.
È auspicabile che sia raggiunto il livello di cooperazione necessario per facilitare la trasmissione dei documenti legislativi richiesti da una delle Parti.
A tale scopo, ciascuna Parte notifica all'altra Parte i propri punti di contatto. Le Parti si notificano reciprocamente ogni modifica di queste informazioni.
Storico versioni
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