AccordoCapo 4

Art. 69

Condizioni commerciali

In vigore dal 24 ott 2015
Condizioni commerciali 1. Condizioni generali di importazione a) Le Parti decidono di applicare condizioni generali di importazione per i prodotti di cui agli allegati IV-A e IV-C del presente accordo. Fatte salve le decisioni prese a norma dell' del presente accordo, le condizioni di importazione della Parte importatrice si applicano a tutto il territorio della Parte esportatrice. All'entrata in vigore del presente accordo e a norma del suo , la Parte importatrice informa la Parte esportatrice dei suoi requisiti sanitari e fitosanitari d'importazione per le merci di cui agli allegati IV-A e IV-C del presente accordo. Tra queste informazioni sono compresi, se del caso, i modelli dei certificati o delle dichiarazioni ufficiali o dei documenti commerciali prescritti dalla Parte importatrice. b) i) Per notificare le modifiche o le proposte di modifica delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti si attengono alle disposizioni dell'accordo SPS e alle successive decisioni in materia di notifica delle misure. Fatto salvo l' del presente accordo, la Parte importatrice tiene conto dei tempi di trasporto tra le Parti nel fissare la data di entrata in vigore delle condizioni modificate di cui al paragrafo 1, lettera a). ii) Qualora non si attenga a queste condizioni di notifica, la Parte importatrice continua ad accettare il certificato o l'attestazione che garantisce le condizioni precedentemente applicabili fino a trenta giorni dopo l'entrata in vigore delle condizioni di importazione modificate. 2. Condizioni di importazione successive al riconoscimento dell'equivalenza a) Entro novanta giorni dall'adozione di una decisione relativa al riconoscimento dell'equivalenza, le Parti adottano le misure legislative e amministrative necessarie per applicare tale riconoscimento ai loro scambi bilaterali delle merci di cui agli allegati IV-A e IV-C del presente accordo, appartenenti ai settori e ai sottosettori, se del caso, per i quali la Parte importatrice riconosce l'equivalenza di tutte le rispettive misure sanitarie e fitosanitarie della Parte esportatrice. Per queste merci, il modello di certificato o di documento ufficiale richiesto dalla Parte importatrice può, in tale fase, essere sostituito da un certificato compilato a norma dell'allegato XII.B del presente accordo. b) Per le merci appartenenti a settori o a sottosettori, se del caso, per i quali sia riconosciuta l'equivalenza di alcune misure, ma non della loro totalità, gli scambi continuano a essere effettuati nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Su richiesta della Parte esportatrice, si applica il paragrafo 5 del presente articolo. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le merci di cui agli allegati IV-A e IV-C del presente accordo non sono soggette all'autorizzazione d'importazione. L'eventuale entrata in vigore del presente accordo prima del 31 dicembre 2013 non ha alcuna incidenza sull'assistenza prestata nel quadro del programma globale di potenziamento istituzionale. 4. Per quanto riguarda le condizioni che incidono sugli scambi delle merci di cui al paragrafo 1, lettera a) su richiesta della Parte esportatrice le Parti avviano consultazioni nell'ambito del sottocomitato SPS a norma dell' del presente accordo onde concordare le condizioni d'importazione alternative o aggiuntive che saranno applicate dalla Parte importatrice. Se del caso, dette condizioni d'importazione alternative o aggiuntive possono basarsi su misure della Parte esportatrice di cui la Parte importatrice abbia riconosciuto l'equivalenza. Previo accordo tra le Parti, la Parte importatrice adotta entro novanta giorni dalla decisione del sottocomitato SPS le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione su queste basi. 5. Elenco degli stabilimenti, riconoscimento condizionato a) Per le importazioni dei prodotti animali di cui all'allegato IV-A, parte 2, del presente accordo, su richiesta della Parte esportatrice corredata delle opportune garanzie, la Parte importatrice riconosce provvisoriamente gli stabilimenti di trasformazione di cui all'allegato VIII(2.1) del presente accordo situati nel territorio della Parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti. Il riconoscimento è conforme alle condizioni e alle disposizioni di cui all'allegato VIII del presente accordo. Tranne qualora vengano richieste informazioni aggiuntive, la Parte importatrice adotta le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione su tali basi entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento, da parte della Parte importatrice, della richiesta e delle relative garanzie. L'elenco iniziale degli stabilimenti viene approvato secondo la procedura di cui all'allegato VIII del presente accordo. b) Per le importazioni dei prodotti animali di cui al paragrafo 2, lettera a), la Parte esportatrice trasmette alla Parte importatrice l'elenco degli stabilimenti che soddisfano i requisiti della Parte importatrice. 6. Su richiesta di una Parte, l'altra Parte fornisce una motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base delle decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-69

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Condizioni commerciali (Art. 69 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo