AccordoCapo 4

Art. 70

Procedura di certificazione

In vigore dal 24 ott 2015
Procedura di certificazione 1. Ai fini delle procedure di certificazione e del rilascio dei certificati e dei documenti ufficiali, le Parti si attengono ai principi contenuti nell'allegato XII del presente accordo. 2. Il sottocomitato SPS di cui all' del presente accordo può stabilire le norme applicabili in caso di certificazione elettronica, revoca o sostituzione dei certificati. 3. Nel quadro del ravvicinamento legislativo di cui all' del presente accordo, le Parti concordano, se del caso, modelli comuni di certificati.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-70

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Procedura di certificazione (Art. 70 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo