Accordo›Capo 4
Art. 66
Determinazione dell'equivalenza
In vigore dal 24 ott 2015
Determinazione dell'equivalenza
1. L'equivalenza può essere riconosciuta rispetto a:
a) una singola misura;
b) un gruppo di misure;
c) un sistema applicabile a un settore, a un sottosettore, a una merce o a un gruppo di merci.
2. Nel determinare l'equivalenza, le Parti seguono la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nell'ambito della quale la Parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza e la Parte importatrice valuta obiettivamente tale dimostrazione. La procedura può comprendere un'ispezione o una verifica.
3. Quando la Parte esportatrice chiede il riconoscimento dell'equivalenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti avviano senza indugio e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta da parte della Parte importatrice la procedura di consultazione, che comprende le fasi descritte nell'allegato IX del presente accordo. Se la Parte esportatrice presenta più domande, su richiesta della Parte importatrice le Parti stabiliscono, nel sottocomitato SPS di cui all' del presente accordo, un calendario per l'avvio e lo svolgimento della procedura di cui al presente paragrafo.
4. L'avvenuto ravvicinamento legislativo conseguente alla verifica di cui all', paragrafo 3, del presente accordo, è considerato una richiesta da parte dell'Ucraina di avviare la procedura di riconoscimento dell'equivalenza delle misure in questione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Salvo quanto altrimenti convenuto, la Parte importatrice termina la determinazione dell'equivalenza di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro trecentosessanta giorni dal ricevimento della richiesta della Parte esportatrice corredata di un fascicolo a dimostrazione dell'equivalenza; per le colture stagionali la valutazione può essere posticipata quando ciò sia giustificato dalla necessità di una verifica durante un congruo periodo di crescita della coltura.
6. La Parte importatrice determina l'equivalenza per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli conformemente alle ISPM pertinenti, se del caso.
7. Qualora una delle Parti modifichi le misure che incidono sull'equivalenza, la Parte importatrice può revocare o sospendere l'equivalenza purchè si proceda nel modo seguente:
a) a norma dell', paragrafo 2, del presente accordo, la Parte esportatrice informa la Parte importatrice delle proposte di modifica delle proprie misure per le quali è riconosciuta l'equivalenza e del probabile effetto delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni suddette, la Parte importatrice comunica alla Parte esportatrice se l'equivalenza continuerà a essere riconosciuta sulla base delle misure proposte;
b) a norma dell', paragrafo 2, del presente accordo, la Parte importatrice informa la Parte esportatrice delle proposte di modifica delle proprie misure sulle quali si è basato il riconoscimento dell'equivalenza e del probabile effetto delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Qualora la Parte importatrice cessi di riconoscere l'equivalenza, le Parti possono concordare le condizioni alle quali riaprire la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo sulla base delle misure proposte.
8. Il riconoscimento, la sospensione o la revoca dell'equivalenza sono di esclusiva competenza della Parte importatrice, che agisce conformemente al proprio quadro amministrativo e legislativo. Tale Parte fornisce per iscritto alla Parte esportatrice una motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base delle decisioni contemplate dal presente articolo. In caso di non riconoscimento, di revoca o di sospensione dell'equivalenza, la Parte importatrice indica alla Parte esportatrice le condizioni necessarie per poter riaprire la procedura di cui al paragrafo 3.
9. Fatto salvo l' del presente accordo, la Parte importatrice non può revocare o sospendere l'equivalenza prima dell'entrata in vigore delle nuove misure proposte da una delle Parti.
10. Qualora la Parte importatrice riconosca formalmente l'equivalenza in base alla procedura di consultazione di cui all'allegato IX del presente accordo, il sottocomitato SPS, conformemente alla procedura enunciata all', paragrafo 2, del presente accordo riconosce l'equivalenza ai fini degli scambi tra le Parti. Tale decisione prevede anche, se del caso, una riduzione dei controlli fisici alle frontiere, certificati semplificati e procedure di pre-listing degli stabilimenti.
Lo status dell'equivalenza figura nell'allegato IX del presente accordo.
11. Una volta che abbia avuto luogo il ravvicinamento legislativo, è su di esso che si fonda la determinazione dell'equivalenza.
Storico versioni
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