Accordo›Capo 4
Art. 73
Misure di salvaguardia
In vigore dal 24 ott 2015
Misure di salvaguardia
1. Qualora la Parte importatrice adotti nel suo territorio misure per tenere sotto controllo qualsiasi fattore suscettibile di costituire un grave pericolo o rischio per la salute umana, degli animali o delle piante, la Parte esportatrice adotta, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, misure equivalenti per prevenire l'introduzione del pericolo o rischio nel territorio della Parte importatrice.
2. La Parte importatrice può adottare, per gravi motivi connessi alla salute pubblica, degli animali o delle piante, le misure provvisorie necessarie a tutela della salute pubblica, degli animali o delle piante. Per quanto riguarda le spedizioni in viaggio tra le Parti, la Parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi.
3. La Parte che adotta misure a norma del paragrafo 2 del presente articolo informa l'altra Parte entro un giorno lavorativo dalla loro adozione. Su richiesta di una delle Parti, e a norma dell', paragrafo 3, del presente accordo, le Parti si consultano sulla situazione entro quindici giorni lavorativi dalla notifica. Le Parti tengono debitamente conto di tutte le informazioni fornite durante le consultazioni e si adoperano per evitare inutili perturbazioni degli scambi tenendo conto, se del caso, dell'esito delle consultazioni di cui all', paragrafo 3, del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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