Accordo›Capo 5
Art. 78
Diritti e oneri
In vigore dal 24 ott 2015
Diritti e oneri
Le Parti vietano i diritti amministrativi di effetto equivalente ai dazi e agli oneri all'importazione o all'esportazione.
Per quanto riguarda i diritti e gli oneri di qualsivoglia natura istituiti dalle autorità doganali di ciascuna delle Parti, compresi i diritti e gli oneri per le funzioni svolte da un'altra istituzione a nome delle citate autorità, applicati o connessi all'importazione o all'esportazione e fatti salvi i pertinenti articoli del capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci) del titolo IV del presente accordo, le Parti convengono quanto segue:
a) i diritti e gli oneri possono essere imposti solo per i servizi forniti al di fuori degli orari stabiliti e in luoghi diversi da quelli indicati nei regolamenti doganali, su richiesta del dichiarante, per l'importazione o l'esportazione in questione o per le formalità necessarie per tale importazione o esportazione;
b) i diritti e gli oneri non superano il costo del servizio fornito;
c) i diritti e gli oneri non sono calcolati su una base ad valorem;
d) le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate e comprendono la ragione dell'imposizione di un diritto o di un onere per il servizio fornito, l'autorità responsabile, l'indicazione dei diritti e degli oneri che saranno applicati e i tempi e le modalità di pagamento.
Le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate tramite una fonte ufficialmente designata e, se possibile, su un sito web ufficiale;
e) i diritti o gli oneri nuovi o modificati non sono imposti finché le relative informazioni non siano pubblicate e rese facilmente accessibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-78