AccordoCapo 5

Art. 80

Cooperazione doganale

In vigore dal 24 ott 2015
Cooperazione doganale Le Parti rafforzano la cooperazione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi del presente capo, mantenendo un equilibrio ragionevole tra semplificazione e facilitazione, da una parte, e controllo efficace e sicurezza, dall'altra. A tal fine le Parti utilizzano, se del caso, come strumento di riferimento i Customs Blueprints della Commissione europea. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capo, le Parti: a) si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali; b) adottano iniziative congiunte relative alle procedure di importazione, esportazione e transito, e collaborano al fine di garantire la prestazione di un servizio efficace alla comunità imprenditoriale; c) collaborano all'automazione delle procedure doganali e delle altre procedure commerciali; d) si scambiano, se del caso, le informazioni e i dati pertinenti, nel rispetto della riservatezza dei dati sensibili e della protezione dei dati personali; e) si scambiano informazioni e/o avviano consultazioni per definire, ove possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane, quali l'OMC, l'OMD, l'ONU, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite; f) collaborano alla pianificazione e alla prestazione dell'assistenza tecnica, in particolare per agevolare le riforme doganali e di facilitazione degli scambi commerciali, nel rispetto delle disposizioni pertinenti del presente accordo; g) si scambiano le migliori pratiche in materia di operazioni doganali, concentrandosi in particolare sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, soprattutto in relazione ai prodotti contraffatti; h) promuovono il coordinamento tra tutte le autorità di frontiera, a livello nazionale e transfrontaliero, al fine di agevolare l'attraversamento delle frontiere e rafforzare i controlli, prendendo in considerazione i controlli di frontiera congiunti ove ciò sia opportuno e fattibile; i) riconoscono reciprocamente, se del caso e se opportuno, gli operatori autorizzati e i controlli doganali. Il campo di applicazione di tale cooperazione, la sua attuazione e le modalità pratiche sono decise dal sottocomitato doganale di cui all' del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-80

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Cooperazione doganale (Art. 80 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo