Accordo›Capo 6›Sez. 1
Art. 85
Obiettivo, campo di applicazione e settori interessati
In vigore dal 24 ott 2015
Obiettivo, campo di applicazione e settori interessati
1. Le Parti, nel riaffermare i rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva e reciproca liberalizzazione dello stabilimento e degli scambi di servizi e per la cooperazione in materia di commercio elettronico.
2. Gli appalti pubblici sono disciplinati dal titolo IV, capo 8 (Appalti pubblici), del presente accordo e nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come istitutiva di obblighi in materia di appalti pubblici.
3. Le sovvenzioni sono disciplinate dal titolo IV, capo 10 (Concorrenza), del presente accordo e le disposizioni del presente capo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle Parti.
4. Le Parti conservano il diritto di legiferare e di adottare nuove disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi politici, a condizione che siano compatibili con il presente capo.
5. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle Parti nè alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
Fatte salve le disposizioni sulla circolazione delle persone di cui al titolo III (Giustizia, libertà e sicurezza) del presente accordo, nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte applichi misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel suo territorio, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità delle persone fisiche e garantirne il regolare attraversamento dei propri confini, purchè tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti a una qualsiasi delle Parti dalle condizioni stabilite dal presente capo1.
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 1 Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di
determinati paesi e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi stabiliti dall'accordo.
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