Accordo›Sez. 2
Art. 88
Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita
In vigore dal 24 ott 2015
Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita
1. Fatte salve le riserve di cui all'allegato XVI-D del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina concede:
i) per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Parte UE, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi;
ii) per le attività di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Parte UE stabilite in Ucraina, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi1.
2. Fatte salve le riserve di cui all'allegato XVI-A del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Parte UE concede:
i) per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Ucraina, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dalla Parte UE alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi;
ii) per le attività di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Ucraina stabilite nella Parte UE, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi2.
3. Fatte salve le riserve degli allegati XVI-A e XVI-D del presente accordo, le Parti non adottano nuove disposizioni regolamentari o misure che introducano discriminazioni, rispetto a loro persone giuridiche, per quanto riguarda lo stabilimento di persone giuridiche della Parte UE o dell'Ucraina nel loro territorio o loro attività successive allo stabilimento.
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 1 Questo obbligo non si applica alla protezione degli
investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata dal presente capo.
 2 Questo obbligo non si applica alla protezione degli
investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata dal presente capo.
Storico versioni
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