AccordoSez. 2

Art. 88

Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita

In vigore dal 24 ott 2015
Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita 1. Fatte salve le riserve di cui all'allegato XVI-D del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina concede: i) per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Parte UE, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi; ii) per le attività di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Parte UE stabilite in Ucraina, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi1. 2. Fatte salve le riserve di cui all'allegato XVI-A del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Parte UE concede: i) per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Ucraina, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dalla Parte UE alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi; ii) per le attività di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Ucraina stabilite nella Parte UE, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi2. 3. Fatte salve le riserve degli allegati XVI-A e XVI-D del presente accordo, le Parti non adottano nuove disposizioni regolamentari o misure che introducano discriminazioni, rispetto a loro persone giuridiche, per quanto riguarda lo stabilimento di persone giuridiche della Parte UE o dell'Ucraina nel loro territorio o loro attività successive allo stabilimento. -----------  1 Questo obbligo non si applica alla protezione degli investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata dal presente capo.  2 Questo obbligo non si applica alla protezione degli investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata dal presente capo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-88

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo