Accordo›Sez. 3
Art. 93
Accesso al mercato
In vigore dal 24 ott 2015
Accesso al mercato
1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna delle Parti riserva ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui agli allegati XVI-B e XVI-E del presente accordo.
2. Salvo diversa disposizione contenuta negli allegati XVI-B e XVI-E del presente accordo, nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure:
a) limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;
b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
c) limitazioni del numero complessivo di imprese di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di una verifica della necessità economica.
Storico versioni
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