AccordoSez. 4

Art. 98

Personale chiave

In vigore dal 24 ott 2015
Personale chiave 1. Una persona giuridica della Parte UE o una persona giuridica dell'Ucraina ha il diritto -conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento ospitante - di assumere o di far assumere dalle sue controllate, dalle sue succursali e dai suoi uffici di rappresentanza stabiliti, rispettivamente, nel territorio dell'Ucraina o della Parte UE, lavoratori che siano rispettivamente cittadini di Stati membri dell'Unione europea e dell'Ucraina, purchè si tratti di personale chiave ai sensi dell' del presente accordo, impiegato esclusivamente da tali persone giuridiche, controllate, succursali e uffici di rappresentanza. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. L'ingresso e il soggiorno temporaneo di tali dipendenti hanno una durata massima di tre anni. 2. L'ingresso e la presenza temporanea di persone fisiche, rispettivamente, dell'Ucraina e della Parte UE, nel territorio della Parte UE o dell'Ucraina sono consentiti se si tratta di rappresentanti di persone giuridiche e di visitatori per motivi professionali ai sensi dell', punto 17, lettera a), del presente accordo. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei visitatori per motivi professionali hanno una durata massima di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-98

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Personale chiave (Art. 98 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo