Accordo›Sez. 4
Art. 100
Venditori di servizi alle imprese
In vigore dal 24 ott 2015
Venditori di servizi alle imprese
Ciascuna delle Parti consente l'ingresso e il soggiorno temporanei dei venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-100