AccordoSez. 4

Art. 100

Venditori di servizi alle imprese

In vigore dal 24 ott 2015
Venditori di servizi alle imprese Ciascuna delle Parti consente l'ingresso e il soggiorno temporanei dei venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-100

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Venditori di servizi alle imprese (Art. 100 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo