Art. 100 · Venditori di servizi alle imprese
AccordoSez. 4

Art. 100

209 / 488

Venditori di servizi alle imprese

In vigore dal 24 ott 2015
Venditori di servizi alle imprese Ciascuna delle Parti consente l'ingresso e il soggiorno temporanei dei venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-100