Accordo›Sez. 4
Art. 99
Laureati in tirocinio
In vigore dal 24 ott 2015
Laureati in tirocinio
Una persona giuridica della Parte UE o una persona giuridica dell'Ucraina ha il diritto - conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento ospitante - di assumere o di far assumere dalle sue controllate, dalle sue succursali e dai suoi uffici di rappresentanza stabiliti, rispettivamente, nel territorio dell'Ucraina o della Parte UE, laureati in tirocinio che siano rispettivamente cittadini di Stati membri dell'Unione europea e dell'Ucraina, purchè essi siano impiegati esclusivamente da tali persone giuridiche, succursali, controllate e uffici di rappresentanza. L'ingresso e il soggiorno temporaneo dei laureati in tirocinio hanno una durata massima di un anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-99