Art. 99 · Laureati in tirocinio
AccordoSez. 4

Art. 99

208 / 488

Laureati in tirocinio

In vigore dal 24 ott 2015
Laureati in tirocinio Una persona giuridica della Parte UE o una persona giuridica dell'Ucraina ha il diritto - conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento ospitante - di assumere o di far assumere dalle sue controllate, dalle sue succursali e dai suoi uffici di rappresentanza stabiliti, rispettivamente, nel territorio dell'Ucraina o della Parte UE, laureati in tirocinio che siano rispettivamente cittadini di Stati membri dell'Unione europea e dell'Ucraina, purchè essi siano impiegati esclusivamente da tali persone giuridiche, succursali, controllate e uffici di rappresentanza. L'ingresso e il soggiorno temporaneo dei laureati in tirocinio hanno una durata massima di un anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-99