AccordoSez. 5

Art. 104

Condizioni di rilascio di una licenza

In vigore dal 24 ott 2015
Condizioni di rilascio di una licenza 1. Il rilascio di una licenza si basa su criteri tali da impedire alle autorità competenti di esercitare il potere di valutazione in modo arbitrario. 2. I criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere: a) commisurati a un legittimo obiettivo di politica pubblica; b) chiari e inequivocabili; c) oggettivi; d) prestabiliti; e) resi pubblici preventivamente; f) trasparenti e accessibili. 3. La licenza è rilasciata non appena da un adeguato esame risulti che sono soddisfatte le condizioni stabilite per ottenere la licenza. 4. L' del presente accordo si applica alle disposizioni del presente capo. 5. Qualora il numero di licenze disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, le Parti applicano una procedura di selezione dei candidati che garantisca piena imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura. 6. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, le Parti possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la salute, la sicurezza, la protezione dell'ambiente e la salvaguardia del patrimonio culturale.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-104

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Condizioni di rilascio di una licenza (Art. 104 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo