Accordo

Art. 108

Intesa sui servizi informatici

In vigore dal 24 ott 2015
Intesa sui servizi informatici 1. Nella misura in cui gli scambi di servizi informatici siano liberalizzati a norma delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo e tenuto conto del fatto che i servizi informatici e affini rendono possibile la prestazione di altri servizi mediante mezzi elettronici e non elettronici, le Parti distinguono tra servizio abilitante e servizio essenziale o di contenuti fornito elettronicamente in modo tale che il servizio essenziale o di contenuti non sia classificato come servizio informatico e affine, come definito al paragrafo 2 del presente articolo. 2. Per servizi informatici e affini si intendono i servizi quali definiti al codice 84 della CPC delle Nazioni Unite, compresi i servizi e le funzioni di base o una combinazione dei servizi di base, indipendentemente dal fatto che la loro erogazione avvenga tramite una rete come Internet. I servizi di base comprendono tutti i servizi in materia di: a) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer o sistemi informatici, oppure b) programmi informatici, definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer, oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica e gestione o uso in relazione a programmi informatici, oppure c) elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi delle banche di dati, oppure d) manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer, oppure e) formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.
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Intesa sui servizi informatici (Art. 108 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo