Accordo
Art. 112
Licenze
In vigore dal 24 ott 2015
Licenze
1. A tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una licenza può essere prescritta solo per i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale.
2. Ove sia prevista una licenza, sono resi pubblici:
a) tutti i criteri relativi al rilascio di una licenza e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; e
b) i termini e le condizioni delle licenze.
3. I motivi alla base del diniego del rilascio di una licenza sono comunicati al richiedente che ne faccia richiesta e ciascuna delle Parti istituisce una procedura di ricorso dinanzi a un organismo indipendente. Tale procedura sarà trasparente, non discriminatoria e basata su criteri oggettivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-112