Accordo

Art. 116

Autorità di regolamentazione

In vigore dal 24 ott 2015
Autorità di regolamentazione 1. Le Parti dispongono che le autorità di regolamentazione nel settore dei servizi di comunicazione elettronica siano giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di comunicazione elettronica. La Parte che mantiene la proprietà o il controllo di un fornitore di servizi che fornisce reti e/o servizi pubblici di comunicazione provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo. 2. Le Parti stabiliscono che l'autorità di regolamentazione disponga di competenze sufficienti per regolamentare il settore. Le funzioni affidate a un'autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. 3. Le Parti dispongono che le decisioni e le procedure delle autorità di regolamentazione siano trasparenti e imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato. 4. L'autorità di regolamentazione ha il potere di condurre un'analisi dell'elenco indicativo dei mercati rilevanti di prodotti e servizi che figurano negli allegati1 acclusi al presente accordo. Quando l'autorità di regolamentazione è tenuta a decidere a norma dell' del presente accordo in merito all'istituzione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi, essa accerta in base a un'analisi di mercato se il mercato rilevante sia effettivamente concorrenziale. 5. Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, l'autorità di regolamentazione individua e designa i fornitori di servizi che dispongono di un significativo potere di mercato e impone, mantiene in vigore o modifica, a seconda dei casi, gli obblighi di regolamentazione specifici di cui all' del presente accordo. Se conclude che il mercato è effettivamente concorrenziale, l'autorità di regolamentazione non impone nè mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione di cui all' del presente accordo. 6. Le Parti dispongono che un fornitore di servizi abbia il diritto di ricorrere contro la decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi, indipendente dalle parti coinvolte. Le Parti garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione. In attesa dell'esito di un eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità di regolamentazione, a meno che l'organo di ricorso decida altrimenti. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono comunque sempre motivate per iscritto e sono altresì impugnabili dinanzi a un'autorità giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi hanno effetto esecutivo. 7. Le Parti provvedono affinché le autorità di regolamentazione, quando intendono adottare misure che attengano alle disposizioni della presente sottosezione e abbiano un impatto rilevante sul mercato interessato, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole. Le autorità di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione. Il risultato della procedura di consultazione è reso pubblicamente disponibile, salvo nel caso di un'informazione riservata. 8. Le Parti provvedono affinché i prestatori che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità di regolamentazione onde assicurare la conformità alle disposizioni della presente sottosezione o alle decisioni adottate a norma della medesima sottosezione. Su richiesta, tali prestatori forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi e il livello di dettaglio richiesti dall'autorità di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità di regolamentazione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni. -----------  1 Per la parte UE l'elenco indicativo dei mercati rilevanti di prodotti e servizi costituisce l'allegato XIX. L'elenco dei mercati rilevanti di cui all'allegato XIX è periodicamente rivisto dall'UE. Gli obblighi assunti a norma del presente capo dovranno tener conto di tale revisione. Per l'Ucraina l'elenco indicativo dei mercati rilevanti di prodotti e servizi costituisce l'allegato XX. L'elenco dei mercati rilevanti di cui all'allegato XX è periodicamente rivisto dall'Ucraina sulla base del processo di ravvicinamento all'acquis previsto dall'. Gli obblighi assunti a norma del presente capo dovranno tener conto di tale revisione.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-116

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Autorità di regolamentazione (Art. 116 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo