Accordo
Art. 117
Autorizzazione a fornire servizi di comunicazione elettronica
In vigore dal 24 ott 2015
Autorizzazione a fornire servizi di comunicazione elettronica
1. Le Parti dispongono che la fornitura dei servizi sia autorizzata, per quanto possibile, sulla base di una mera notifica e/o registrazione.
2. Le Parti dispongono che possa essere prescritta una licenza o un'autorizzazione per le questioni relative all'attribuzione dei numeri e delle frequenze. I termini e le condizioni applicabili a queste licenze sono resi noti al pubblico.
3. Ove sia prescritta una licenza, le Parti provvedono affinché:
a) tutti i criteri relativi al rilascio di una licenza e il periodo di tempo ragionevole normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza siano resi pubblici;
b) i motivi del diniego del rilascio della licenza siano comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta;
c) il richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio della licenza, abbia il diritto di ricorrere dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi;
d) i diritti di licenza1 imposti dalle Parti per il rilascio di una licenza non superino i costi amministrativi normalmente sostenuti nella gestione, nel controllo e nell'applicazione delle licenze in questione. Gli obblighi imposti dalla presente lettera non si applicano ai diritti di licenza per l'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione.
------------
 1 I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la
partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, nè i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-117