Accordo

Art. 117

Autorizzazione a fornire servizi di comunicazione elettronica

In vigore dal 24 ott 2015
Autorizzazione a fornire servizi di comunicazione elettronica 1. Le Parti dispongono che la fornitura dei servizi sia autorizzata, per quanto possibile, sulla base di una mera notifica e/o registrazione. 2. Le Parti dispongono che possa essere prescritta una licenza o un'autorizzazione per le questioni relative all'attribuzione dei numeri e delle frequenze. I termini e le condizioni applicabili a queste licenze sono resi noti al pubblico. 3. Ove sia prescritta una licenza, le Parti provvedono affinché: a) tutti i criteri relativi al rilascio di una licenza e il periodo di tempo ragionevole normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza siano resi pubblici; b) i motivi del diniego del rilascio della licenza siano comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta; c) il richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio della licenza, abbia il diritto di ricorrere dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi; d) i diritti di licenza1 imposti dalle Parti per il rilascio di una licenza non superino i costi amministrativi normalmente sostenuti nella gestione, nel controllo e nell'applicazione delle licenze in questione. Gli obblighi imposti dalla presente lettera non si applicano ai diritti di licenza per l'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione. ------------  1 I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, nè i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-117

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Autorizzazione a fornire servizi di comunicazione elettronica (Art. 117 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo