Accordo

Art. 122

Riservatezza delle informazioni

In vigore dal 24 ott 2015
Riservatezza delle informazioni Ciascuna delle Parti assicura la riservatezza delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite una rete pubblica di comunicazione elettronica e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-122

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riservatezza delle informazioni (Art. 122 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo