Accordo
Art. 122
Riservatezza delle informazioni
In vigore dal 24 ott 2015
Riservatezza delle informazioni
Ciascuna delle Parti assicura la riservatezza delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite una rete pubblica di comunicazione elettronica e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.
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