Accordo

Art. 126

Misure prudenziali

In vigore dal 24 ott 2015
Misure prudenziali 1. Ciascuna delle Parti può adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo: a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; b) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una Parte. 2. Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo e non discriminano i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte rispetto ai propri prestatori. 3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da implicare l'obbligo per le Parti di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici. 4. Fatti salvi altri mezzi di regolamentazione prudenziale del commercio transfrontaliero di servizi finanziari, una Parte può esigere la registrazione dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra Parte e degli strumenti finanziari.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-126

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Misure prudenziali (Art. 126 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo