Accordo

Art. 123

Controversie tra fornitori di servizi

In vigore dal 24 ott 2015
Controversie tra fornitori di servizi 1. Le Parti provvedono affinché, qualora tra fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica sorga una controversia in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente capo, l'autorità di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle Parti, adotti quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolva la controversia. 2. La decisione dell'autorità di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza degli affari. Alle parti interessate viene fornita una motivazione esauriente. 3. Qualora la controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le competenti autorità di regolamentazione coordinano gli sforzi per risolvere la controversia.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-123

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Controversie tra fornitori di servizi (Art. 123 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo