Accordo

Art. 120

Servizio universale

In vigore dal 24 ott 2015
Servizio universale 1. Ciascuna delle Parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. 2. Tali obblighi non vanno di per sè considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi deve anche risultare neutrale in termini di concorrenza e non essere più gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla Parte. 3. Le Parti dispongono che tutti i fornitori di servizi abbiano il diritto di prestare il servizio universale e nessun fornitore di servizi venga escluso a priori. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. Se necessario, le Parti valutano se la prestazione del servizio universale rappresenti un onere eccessivo a carico dell'organizzazione o delle organizzazioni chiamate a fornire tale servizio. Qualora il calcolo di cui sopra lo giustifichi, tenuto conto anche degli eventuali vantaggi di mercato che un'organizzazione trae dall'offerta del servizio universale, le autorità di regolamentazione stabiliscono se occorra prevedere un meccanismo di indennizzo del fornitore o dei fornitori di servizi interessati o di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale. 4. Le Parti provvedono affinché: a) gli elenchi di tutti gli abbonati1 siano a disposizione degli utenti in forma cartacea, elettronica o in entrambe le forme e siano aggiornati regolarmente, almeno una volta l'anno; b) le organizzazioni che prestano i servizi di cui alla lettera a) applichino il principio della non discriminazione nel trattamento delle informazioni loro comunicate da altre organizzazioni. ----------  1 Nel rispetto delle norme applicabili in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.
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Servizio universale (Art. 120 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo