Accordo

Art. 125

Campo di applicazione e definizioni

In vigore dal 24 ott 2015
Campo di applicazione e definizioni 1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati a norma delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo. 2. Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo si intende per: a) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un prestatore di servizi finanziari di una Parte. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività: i) servizi assicurativi e connessi 1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione): a) ramo vita; b) ramo danni; 2. riassicurazione e retrocessione; 3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia; e 4. servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri; ii) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione): 1. accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili; 2. prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali; 3. leasing finanziario; 4. tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, traveller's cheques e bonifici bancari; 5. garanzie e impegni; 6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a: a) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito); b) valuta estera; c) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i contratti a termine e a premio; d) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements); e) valori mobiliari; f) altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, compresi i lingotti; 7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati; 8. servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking; 9. gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria; 10. servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili; 11. fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software; 12. servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate ai punti da 1) a 11), ivi compresi referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali; b) "prestatore di servizi finanziari": qualsiasi persona fisica o giuridica di una delle Parti che intenda prestare o presti servizi finanziari, a esclusione dei soggetti pubblici; c) per "soggetto pubblico" si intende: 1. un'amministrazione pubblica, una banca centrale o un'autorità monetaria di una Parte, o un soggetto di proprietà o controllato da una Parte, che eserciti principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, ad esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale, oppure 2. un soggetto privato che svolga funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni; d) "nuovo servizio finanziario": un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è prestato da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una delle Parti, ma prestato nel territorio dell'altra Parte.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-125

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