Accordo

Art. 121

Fornitura transfrontaliera di servizi di comunicazione elettronica

In vigore dal 24 ott 2015
Fornitura transfrontaliera di servizi di comunicazione elettronica Le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore misure che limitino la fornitura transfrontaliera di servizi di comunicazione elettronica.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-121

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Fornitura transfrontaliera di servizi di comunicazione elettronica (Art. 121 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo