Accordo

Art. 118

Accesso e interconnessione

In vigore dal 24 ott 2015
Accesso e interconnessione 1. Le Parti dispongono che ogni fornitore di servizi autorizzato a fornire servizi di comunicazione elettronica abbia il diritto e l'obbligo di negoziare l'interconnessione ad altri fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Gli accordi di interconnessione dovrebbero, di norma, essere conclusi tra le persone giuridiche interessate sulla base di trattative commerciali. 2. Le Parti dispongono che i fornitori di servizi utilizzino le informazioni ottenute da un altro fornitore di servizi nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate. 3. Le Parti dispongono che l'autorità di regolamentazione, una volta accertato conformemente all' del presente accordo che un mercato rilevante, compresi quelli che figurano negli allegati del presente accordo, non è effettivamente concorrenziale, abbia il potere di imporre al fornitore di servizi designato come detentore di un significativo potere di mercato uno o più dei seguenti obblighi in relazione all'interconnessione e/o all'accesso: a) l'obbligo di non discriminazione per garantire che l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi che offrono servizi equivalenti, e inoltre fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società controllate o dei propri partner commerciali; b) l'obbligo a carico di un'impresa a integrazione verticale di rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente quando sussiste l'obbligo di non discriminazione o di evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'autorità di regolamentazione può specificare il formato e il metodo contabile da utilizzare; c) l'obbligo di accogliere le richieste ragionevoli di accesso e di autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale, in particolare qualora l'autorità di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso oppure termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbero contrari agli interessi degli utenti finali; d) l'obbligo: di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi; di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali; di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti per cavi, edifici o piloni; di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti; di fornire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi; di interconnettere reti o risorse di rete. Le autorità di regolamentazione possono associare agli obblighi di cui alla lettera c) e alla lettera d) del presente paragrafo condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività; e) per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, obblighi in materia di recupero dei costi e di controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito degli utenti finali. Le autorità di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consentono un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo; f) l'obbligo di pubblicazione degli obblighi specifici imposti al fornitore di servizi dall'autorità di regolamentazione, con l'indicazione del prodotto/servizio specifico e dei mercati geografici interessati. Devono essere pubblicate le informazioni aggiornate, in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, purchè non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali; g) obblighi di trasparenza che impongono agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni. In particolare, quando un operatore è assoggettato a obblighi di non discriminazione, l'autorità di regolamentazione può esigere che egli pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che i fornitori di servizi non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi. 4. Le Parti garantiscono che il fornitore di servizi che richieda l'interconnessione a un fornitore di servizi designato come detentore di un significativo potere di mercato possa rivolgersi, in qualsiasi momento oppure una volta trascorso un periodo di tempo ragionevole che sia noto al pubblico, a un organismo interno indipendente, che può essere un'autorità di regolamentazione ai sensi all', paragrafo 2, lettera d), del presente accordo, per la risoluzione delle controversie concernenti i termini e le condizioni di interconnessione e/o accesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-118

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Accesso e interconnessione (Art. 118 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo