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Art. 113
Indipendenza dell'organismo di regolamentazione
In vigore dal 24 ott 2015
Indipendenza dell'organismo di regolamentazione
L'organismo di regolamentazione è giuridicamente distinto dai fornitori di servizi postali e di corriere, ai quali non deve rispondere del suo operato. Le decisioni e le procedure dell'organismo di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-113