Accordo

Art. 113

Indipendenza dell'organismo di regolamentazione

In vigore dal 24 ott 2015
Indipendenza dell'organismo di regolamentazione L'organismo di regolamentazione è giuridicamente distinto dai fornitori di servizi postali e di corriere, ai quali non deve rispondere del suo operato. Le decisioni e le procedure dell'organismo di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-113

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Indipendenza dell'organismo di regolamentazione (Art. 113 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo