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Art. 110
Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore dei servizi postali e di corriere
In vigore dal 24 ott 2015
Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore dei servizi postali e di corriere
Vengono introdotte o mantenute in vigore misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei fornitori che, sfruttando la loro posizione sul mercato, siano in grado, singolarmente o in gruppo, di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalità di partecipazione al mercato dei servizi postali e di corriere di cui trattasi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-110