Accordo

Art. 110

Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore dei servizi postali e di corriere

In vigore dal 24 ott 2015
Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore dei servizi postali e di corriere Vengono introdotte o mantenute in vigore misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei fornitori che, sfruttando la loro posizione sul mercato, siano in grado, singolarmente o in gruppo, di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalità di partecipazione al mercato dei servizi postali e di corriere di cui trattasi.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-110

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Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore dei servizi postali e di corriere (Art. 110 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo