Accordo

Art. 106

Mutuo riconoscimento

In vigore dal 24 ott 2015
Mutuo riconoscimento 1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista, per il settore di attività interessato, nel territorio in cui il servizio viene prestato. 2. Le Parti invitano gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a presentare al comitato per il commercio raccomandazioni sul mutuo riconoscimento, onde consentire agli investitori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna delle Parti in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli investitori e dei prestatori di servizi, in particolare di quelli professionali. 3. Il comitato per il commercio, non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilità con il presente accordo. 4. Qualora, secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia stata giudicata compatibile con il presente accordo e il livello di corrispondenza tra le disposizioni regolamentari pertinenti delle Parti risulti sufficiente, le Parti negoziano, tramite le autorità competenti, un accordo di mutuo riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e delle altre disposizioni regolamentari al fine di dare attuazione alla raccomandazione. 5. Gli accordi di questo tipo devono essere conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC, in particolare all'articolo VII del GATS.
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Mutuo riconoscimento (Art. 106 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo