AccordoSez. 5

Art. 105

Procedure di rilascio di una licenza

In vigore dal 24 ott 2015
Procedure di rilascio di una licenza 1. Le procedure e le formalità di rilascio di una licenza devono essere chiare, essere rese pubbliche preventivamente ed essere tali da garantire ai richiedenti un trattamento obiettivo e imparziale della loro domanda. 2. Le procedure e le formalità di rilascio di una licenza sono quanto più possibile semplici e non complicano o ritardano indebitamente la prestazione del servizio. Gli eventuali diritti di licenza1 a carico dei richiedenti, in ragione della domanda, devono essere ragionevoli e commisurati ai costi delle procedure di rilascio di una licenza. 3. Le procedure e le formalità di rilascio di una licenza sono tali da garantire ai richiedenti il trattamento della domanda entro un termine di risposta ragionevole e reso pubblico preventivamente. Il termine decorre solo dal momento in cui le autorità competenti abbiano ricevuto tutta la documentazione. Qualora la complessità della questione lo giustifichi, il termine può essere prorogato una volta dall'autorità competente per un periodo ragionevole. La proroga e la sua durata devono essere debitamente motivate e notificate al richiedente prima della scadenza del periodo iniziale. 4. Qualora la domanda sia incompleta, il richiedente è informato quanto prima della necessità di presentare ulteriori documenti. In tal caso, le autorità competenti possono sospendere il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo fino al ricevimento di tutta la documentazione. 5. Se una domanda di licenza è respinta, il richiedente è sollecitamente informato. Di norma, il richiedente che ne faccia richiesta è informato in merito ai motivi del rigetto della domanda e dei termini per la presentazione di un ricorso. -----------  1 I diritti di licenza non comprendono i diritti d'uso delle risorse naturali, i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, nè i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.
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