Accordo›Sez. 4
Art. 101
Prestatori di servizi contrattuali
In vigore dal 24 ott 2015
Prestatori di servizi contrattuali
1. Le Parti confermano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni - a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi del 1994 (di seguito "GATS") - in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali.
2. Per ciascuno dei settori elencati di seguito, ciascuna delle Parti consente la prestazione di servizi nel suo territorio ad opera di prestatori di servizi contrattuali dell'altra Parte alle condizioni precisate nel paragrafo 3 del presente articolo e negli allegati XVI-C e XVI-F del presente accordo concernenti le riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti:
a) servizi legali
b) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili
c) servizi di consulenza fiscale
d) servizi architettonici, urbanistici e paesaggistici
e) servizi d'ingegneria e servizi d'ingegneria integrati
f) servizi informatici e affini
g) servizi di ricerca e sviluppo
h) pubblicità
i) servizi di consulenza gestionale
j) servizi affini alla consulenza gestionale
k) servizi tecnici di prova e di analisi
l) servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica
m) manutenzione e riparazione di attrezzature nel quadro di contratti di servizi post-vendita o post-locazione
n) servizi di traduzione
o) servizi di ricognizione sul campo
p) servizi ambientali
q) servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici
r) servizi di intrattenimento.
3. Gli impegni assunti dalle Parti sono soggetti alle seguenti condizioni:
a) le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di dipendenti di una persona giuridica che si è aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi;
b) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono avere già offerto tali servizi, in qualità di dipendenti della persona giuridica che li presta, almeno nel corso dell'anno immediatamente precedente la presentazione della domanda di ingresso nell'altra Parte. Inoltre, alla data di presentazione di tale domanda, le persone fisiche in questione devono possedere un'esperienza professionale almeno triennale1 nel settore di attività oggetto del contratto;
c) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere:
i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente2; e
ii) le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle condizioni giuridiche della Parte in cui avviene la prestazione del servizio;
d) le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi nel territorio dell'altra Parte, altri compensi oltre a quelli loro erogati dalla persona giuridica che le ha alle sue dipendenze;
e) l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della Parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore;
f) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della Parte in cui il servizio è prestato;
g) il numero delle persone oggetto del contratto di servizi non deve superare quello necessario all'esecuzione del contratto, come eventualmente previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari o dalle condizioni giuridiche della Parte in cui il servizio viene prestato;
h) altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessità economica, quali specificate negli allegati XVI-C e XVI-F del presente accordo concernenti le riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti.
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 1 Conseguita dopo il raggiungimento della maggiore età.
 2 Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati
ottenuti nel territorio della Parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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