Art. 113 · Indipendenza dell'organismo di regolamentazione
Accordo

Art. 113

9 / 488

Indipendenza dell'organismo di regolamentazione

In vigore dal 24 ott 2015
Indipendenza dell'organismo di regolamentazione L'organismo di regolamentazione è giuridicamente distinto dai fornitori di servizi postali e di corriere, ai quali non deve rispondere del suo operato. Le decisioni e le procedure dell'organismo di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-113