Accordo

Art. 129

Trattamento dei dati

In vigore dal 24 ott 2015
Trattamento dei dati 1. Ciascuna delle Parti autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo è necessario per il normale esercizio dell'attività di detti prestatori di servizi finanziari. 2. Ciascuna delle Parti adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della libertà della persona, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-129

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Trattamento dei dati (Art. 129 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo