Accordo
Art. 129
Trattamento dei dati
In vigore dal 24 ott 2015
Trattamento dei dati
1. Ciascuna delle Parti autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo è necessario per il normale esercizio dell'attività di detti prestatori di servizi finanziari.
2. Ciascuna delle Parti adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della libertà della persona, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-129